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NEW TEAM 2000 CROTONE

 

    Si è finalmente espressa la Corte Federale sul dubbio mosso dalla Ns Società in merito al respingimento del ricorso presentato nello scorso marzo alla Commissione Giudicante Regionale. La New Team HA RAGIONE.

    Facciamo un piccolo passo indietro e rinfreschiamoci la memoria.

    Il 19 febbraio in occasione della partita BPC Kr-Pollino, la BPC schiera, in piena buona fede riconosciuta dalla Commissione Giudicante Regionale,  un giocatore squalificato, squalifica della quale la stessa Società non era a conoscenza.

    Nei giorni successivi alla BPC KR viene comminata la sconfitta a tavolino per 0 a 20, un punto di penalizzazione in classifica e la squalifica del dirigente accompagnatore per tre mesi (squalifica pienamente revocata dalla CGR)

    La New Team presenta regolare ricorso, ma lo stesso viene dichiarato "inammissibile" per  vizio procedurale per la parte riguardante il risultato e per il punto di penalizzazione in classifica.

    L'inammissibilità del ricorso, secondo la Commissione Giudicante Regionale, scaturiva dalla mancata notifica a mezzo Raccomandata A.R. alla società Pollino (come previsto dall'art. 212 ai commi 4 e 5 del regolamento esecutivo), notifica che invece era avvenuta via fax e con seguente telefonata al dirigente del Pollino per avere la certezza dell'avvenuta trasmissione del fax (come previsto dall'art. 211 dello stesso Regolamento Esecutivo).

    La Società a questo punto solleva il dubbio sulla corretta interpretazione del Regolamento Esecutivo, e, accogliendone l'istanza, la Commissione Giudicante Regionale ha chiesto un parere in merito alla CORTE FEDERALE che si è così espressa:

 

 

LA CORTE FEDERALE

Decidendo sulla richiesta di interpretazione dell'articolo 212 del Regolamento Esecutivo avanzata dalla Commissione Giudicante Regionale del Comitato Regionale Calabria;

considerato che la richiesta di interpretazione verte sul disposto dell'articolo 212 R.E. nella parte in cui prevede, ai commi 4 e 5, che, nell'ipotesi di ricorsi in appello davanti ad organi di giustizia collegiali, la motivazione del ricorso debba essere spedita "a mezzo raccomandata, posta celere o corriere" e che copia della motivazione debba essere inviata ai controinteressati con le medesime modalità, chiedendosi da parte della Commissione Giudicante Regionale del C.R. Calabria se sia possibile ricorrere ai mezzi di comunicazione diversi, ed in particolare all'uso del fax (mezzo espressamente previsto dall'art. 211 comma 6 R.E. in materia di reclami di prima istanza), senza incorrere nella sanzione della inammissibilità del ricorso stesso per inosservanza delle modalità previste dal Regolamento Esecutivo in materia di proposizione di reclami o ricorsi (articolo 214 comma 3 R.E.);

rilevato che la questione sopra delineata trova agevole soluzione in base alla lettura del disposto dell'art. 211 R.E. che, al comma 6, dispone espressamente che "gli atti previsti nel presente articolo e in quelli successivi" possono essere trasmessi o ricevuti tramite fax da parte della società in possesso di un recapito fax ufficialmente individuato secondo le procedure di cui agli artt. 179bis comma 10 e 211 comma 7 R.E.;

ritenuto pertanto che gli atti indicati nell'art.212 R.E. (motivazione del ricorso da trasmettere all'organo di giustizia di primo grado e a quello competente per il grado d'appello; copia della motivazione da trasmettere ai controinteressati) possono essere inviati anche a mezzo fax secondo l'espressa statuzione del citato art. 211 R.E.;

P.Q.M.

Interpreta l'art. 212 commi 4 e 5 R.E. nel senso che gli atti indicati nei citati commi possono essere inviati ai soggetti destinatari degli stessi anche a mezzo fax il cui recapito sia stato formalmente individuato secondo le modalità di cui agli artt 179 bis comma 10 e 211 comma 7 R.E..

                                                                                        Il Presidente

                                                                                (Carlo Maria SCIPIO)

 

    Alla luce di ciò, la New Team 2000 - BPC KR - chiederà la riapertura del ricorso, pur sapendo che anche nel pieno accoglimento di tutti i punti del ricorso, i provvedimenti non muteranno in maniera sostanziale per sè e per il Pollino, la posizione in classifica di fine stagione.

 

                                                                                                                   Fabrizio Carbone 

 

 

guarda il comunicato stampa del 24.03.06